Approfondimenti
Cassazione penale , sez. VI , 08/06/2022 , n. 32575
In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall' art. 612-bis, comma 1, c.p., è configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori ( art. 612-bis, comma 1, c.p. ) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie di maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale.
La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall’art. 35-ter ord. pen., ha affermato che, ai fini della determinazione della superficie minima pro capite di tre metri quadrati, da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non è computabile lo spazio occupato, oltre che, come già affermato dalle Sezioni Unite, dai letti a castello, anche dai letti singoli, ove questi siano ancorati al suolo. Sentenza n. 18681 ud. 26/04/2022
Cassazione civile , sez. I , 25/08/2022 , n. 25369
In caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 , oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius.
Cassazione civile , sez. I , 01/07/2022 , n. 21054
Il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde - per ciò solo - l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (nella specie, i Giudici di merito avevano correttamente ritenuto che il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, pur trasferita in altra città, in una prospettiva di miglioramento della sua condizione economica, non ostacolasse il rapporto padre-figlio, né pregiudicasse il preminente interesse del minore).
Cassazione civile , sez. I , 13/06/2022 , n. 19012
Il prioritario diritto del figlio di vivere con i suoi genitori e nell'ambito della propria famiglia impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità dello stesso, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo questo diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono, e va considerato come extrema ratio a causa della irreversibile capacità dei genitori e dei parenti di allevarlo e curarlo per la loro totale inadeguatezza.